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Deducibilità del TFR ex art. 105 TUIR

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L'art. 105, comma 3, DPR 917/1986 prevede che "l'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
In sede di determinazione del reddito d'impresa, pertanto, è possibile dedurre un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione, ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti ex art. 2120 c.c.. Per le imprese con meno di 50 dipendenti, tale importo è elevato al 6 per cento.

Il software consente di determinare - previo inserimento degli importi destinati ai citati fondi e del numero medio di dipendenti nel corso del periodo d'imposta - la deduzione riconosciuta al contribuente ex art. 105 DPR 917/1986.

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