L'art. 102, comma 6, del D.P.R. 917/1986 prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono - siano deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, come risultante dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio. L'eccedenza, che non può essere dedotta nel corso del periodo d'imposta, deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Il D.L. 16/2012 ha modificato il predetto articolo eliminando la previsione normativa che richiedeva in sede di determinazione del plafond di deducibilità - che il costo dei beni ceduti e acquisiti nel corso dell'esercizio fosse ragguagliato alla durata del loro possesso.
Il software consente di determinare il plafond di deducibilità delle spese di manutenzione sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta in proporzione al costo dei beni ammortizzabili alla data di inizio dell'esercizio.